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Detraibilità spese sanitarie


Le spese sanitarie, mediche e di assistenza specifica: detraibilità

La normativa tributaria prevede un diverso trattamento per le spese mediche generiche e di assistenza specifica e per quelle sanitarie. Le prime possono essere dedotte, cioè sottratte dal reddito complessivo. Le seconde possono essere detratte in ragione del 19% dall'imposta lorda, per la parte di spesa che eccede le 250.000 lire.

Tra le spese mediche generiche e di assistenza specifica rientrano, oltre che le prestazioni rese da un medico generico, anche quelle rese da personale esercente professioni di carattere sanitario, cioè infermieri professionali, terapisti della riabilitazione, psicomotricisti, psicologi, logopedisti ecc. Sono escluse le prestazioni rese da operatori sociali, assistenti domiciliari come pure quelle prestate da educatori professionali. In caso di ricovero di un disabile in un istituto di assistenza, una comunità, un centro residenziale è possibile dedurre la parte della retta riconducibile alle spese mediche e paramediche di assistenza specifica. A tal fine è necessario che tali spese siano indicate chiaramente nella documentazione rilasciata dall'istituto di ricovero. Attenzione: queste spese possono essere dedotte anche nel caso siano state sostenute nell'interesse di un familiare anche se questo non è fiscalmente a carico. Questa possibilità è particolarmente interessante, ad esempio, per quei contribuenti che pagano una retta di ricovero per i genitori che non sono conviventi né fiscalmente a carico.

Tra le spese sanitarie (oltre ai sussidi tecnici e ai veicoli adattati) rientrano: prestazioni chirurgiche; analisi di laboratorio, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni; prestazioni specialistiche; acquisto o affitto di protesi sanitarie; acquisto di medicinali; importi dei ticket pagati se le spese sopraelencate sono state sostenute nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. La detrazione spettante su tali spese (19%) è relativa solo alla parte che eccede le 250.000 lire complessive.

La documentazione

Anche la documentazione prevista è diversa a seconda che si tratti di spese mediche o di assistenza specifica oppure di spese sanitarie. Per gli aspetti comuni riprendiamo quanto previsto dalle istruzioni alla redazione del Modello 730/1999: la documentazione della spesa sostenuta per i ticket potrà essere costituita dalla fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base in unico esemplare corredata dallo scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia, corrispondente all'importo del ticket pagato sui medicinali indicati nella ricetta; per le spese sanitarie relative a medicinali acquistabili senza prescrizione medica il contribuente deve acquisire e conservare idonea documentazione rilasciata dal percettore delle somme (che può consistere anche nello scontrino fiscale) dalla quale deve risultare l'avvenuto acquisto dei detti medicinali e l'importo della spesa sostenuta e, in alternativa alla prescrizione medica, può rendere a richiesta degli uffici, un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, attestante la necessità, per il contribuente o per i familiari a carico, dell'avvenuto acquisto dei medicinali nel corso dell'anno. Tale documentazione deve essere conservata ed esibita o trasmessa a richiesta degli uffici finanziari; Nel caso in cui si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Nel caso poi che le spese siano riconducibili a prestazioni mediche generiche e di assistenza specifica, è necessario dimostrare che il contribuente o il familiare è persona con handicap; la documentazione che è possibile esibire è la seguente: i certificati di handicap (non necessariamente in situazione di gravità) rilasciati dalla Commissione ASL ai sensi degli articoli 3 e 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104; i certificati di invalidità civile, di lavoro, di servizio, di guerra rilasciati da commissioni pubbliche; i soggetti già riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della Legge 104/1992 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione che non è necessario autenticare se la si accompagna con una fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. Nel caso delle spese sanitarie (quelle detraibili) che non siano riconducibili a mezzi di locomozione, sollevamento, deambulazione o sussidi tecnici o informatici non è necessario dimostrare lo stato di handicap, in quanto all'agevolazione sono ammessi tutti i cittadini.

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